Consulenza finanziaria tra Mifid II e nuovo assetto della vigilanza.

Pubblicato il 16/02/2018 - Luigi Carta
Abbiamo chiuso il 2017 nella grande attesa di Mifid II. La maggiore preoccupazione sicuramente è stata riposta nell’erosione dei margini a causa della maggior trasparenza richiesta sui costi della consulenza. Dal 3 gennaio 2018 è ormai passato più di un mese. Presto sicuramente per fare bilanci.

Non tutti vedono nella nuova normativa una causa di riduzione dei margini per i consulenti quanto piuttosto una spinta verso una maggiore efficienza del mercato. I clienti si possono distinguere in due gruppi principali: i clienti deleganti, da una parte, che si fidano pienamente del consulente e con lui non parlano dei propri investimenti ma di figli, famiglia e lavoro e, dall’altra, il cliente attenti che si interessano ai propri investimenti e indirizzano il consulente. Per questa seconda tipologia il consulente è, spesso, una second opinion nella guida all’investimento.

Per valutare l’impatto dei costi messo in rilievo da Mifid II questa distinzione è fondamentale perchè:

  1. Il cliente delegante, fidandosi ciecamente del proprio consulente, non sarà quasi sicuramente informato del cambiamento e non chiederà al consulente contezza di qualcosa di cui non si preoccupa minimamente. Continuerà ad accontentarsi di un dato rendimento.
  2. Il cliente attento chiederà invece maggior chiarezza al proprio consulente che dovrà giustificare ogni costo.

Mifid II, sotto questo punto di vista, sembrerebbe premiare i migliori consulenti sul mercato ovvero quelli capaci, da un lato, di instaurare un forte rapporto fiduciario col cliente e, dall’altro, di giustificare il loro costo grazie alla propria competenza.

Sarà questa la strada verso un mercato più efficiente? Quello che è certo è che il consulente dovrà rivedere il suo rapporto con il cliente ponendo quest’ultimo in una posizione di centralità.

La strada indicata dalla nuova regolamentazione sembra quindi indirizzarsi verso una consulenza fee only nella quale il consulente viene pagato per il servizio offerto e non per il prodotto.

Questo non sembra però preoccupare le maggiori reti di consulenti finanziari anche se, come è plausibile, potrebbero affacciarsi sul mercato grandi operatori low cost di gestioni patrimoniali che avrebbero un vantaggio competitivo grazie alla maggiore trasparenza targata Mifid II.

Le principali reti sembrano voler rispondere con un abbassamento dei TER per potersi garantire competitività, si impegnano in una rivalutazione dell’offerta di prodotti (tutti convergono verso verso un ampliamento) e intervengono sui modelli di pricing.

Gli effetti di Mifid II potrebbero colpire anche gli asset manager: oggi circa l’80% dei prodotti non batte il benchmark e di conseguenza su questi si avvierà una selezione via via più precisa rispetto al passato. Probabilmente si assisterà ad una ulteriore crescita del mercato degli ETF.

In ogni caso l’impatto che di fatto Mifid II avrà verrà sicuramente e inevitabilmente influenzato dal livello di educazione finanziaria degli investitori italiani. L’indagine “Global Finlit Survey” di Standard & Poor’s del 2014 vede l’Italia ultima tra i Paesi europei per educazione finanziaria. A conferma il terzo rapporto della Consob sulle scelte d’investimento delle famiglie italiane evidenzia che il rischio di un investimento raramente viene compreso: ad esempio il 59% del campione analizzato da Consob non è stato in grado di ordinare per livello di rischio azioni e obbligazioni. Inoltre esiste una percezione reale del rischio instabile a causa del framing effect ovvero la percezione del rischio è influenzata dalle modalità con cui viene presentata, dallo scorrere del tempo e dalla fase di mercato.

Anche se forse è stato messo in secondo piano, i consulenti finanziari quest’anno hanno un altro importante appuntamento: il passaggio della vigilanza della Consob all’Ocf, l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari, entro il primo dicembre individuato come termine perentorio. L’albo sarà organizzato in tre sessioni: la prima dedicata ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, la seconda ai consulenti finanziari autonomi e la terza relativa alle Sim di consulenza. In base al così –detto “diritto di tribuna” l’Ocf deve dotarsi di strutture tali che consentano la rappresentazione di tutte e tre le sessioni dell’albo. L’Ocf sembra indirizzarsi verso una forma di vigilanza preventiva attraverso un algoritmo che consentirà di individuare eventuali anomalie nel comportamento dei consulenti mentre il controllo ultimo, la vigilanza macro – prudenziale, resta in capo alla Consob.  Fondamentale inoltre con la Legge di stabilità (dLgs 129/2017) il passaggio dalla nozione di promotore finanziario a quella di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede marcando così il riconoscimento di un ruolo sempre più centrale del servizio di consulenza rispetto alla mera distribuzione di un prodotto. Restiamo, invece, ancora in attesa del Regolamento intermediari che andrà a recepire le linee guida Esma circa le regole di comportamento del consulente.

 

 

Da Luigi Carta - Analyst and Sales presso Quantalys Italia.